Ebbene, quando la causa riguarda una vendita stipulata solo da un coniuge, non è necessaria la partecipazione in giudizio dell'altro coniuge in comunione dei beni. In questo regime patrimoniale, se uno dei due coniugi acquista o vende da solo un immobile, l'altro può considerarsi “litisconsorte necessario” ossia soggetto la cui partecipazione al giudizio è necessaria ai fini della regolarità del contraddittorio, soltanto nelle controversie che incidono direttamente sul diritto di proprietà e non anche quelle riguardanti la validità o l'efficacia del contratto rispetto alla cui formazione è rimasto estraneo.
Ciò è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.26168 del 12.12.2014, che ha rigettato il ricorso di una donna contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che accoglieva la domanda di una banca, creditrice del marito della donna per la restituzione di un finanziamento, la quale aveva citato in giudizio il debitore per ottenere la revocatoria degli atti con cui lo stesso aveva trasferito i cespisti immobiliari.
Quindi, per i Giudici di Piazza Cavour “ qualora in regime di comunione legale dei beni, uno dei due coniugi abbia solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente ed immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida direttamente ed immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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