Non basta una temporanea ripresa della convivenza matrimoniale per sostenere l'interruzione del periodo di separazione coniugale, obbligatoria ai fini della dichiarazione di divorzio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.27386, Sez. VI Civile del 24.12.2014, respingendo il ricorso di una ex moglie contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato lo scioglimento del matrimonio.
Secondo gli Ermellini, “la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _