Il coniuge che omette di versare il mantenimento per moglie e figli commette reato ma lo commette altrettanto il coniuge che non paga il mutuo, rispondendo ai sensi dell'art.570 del codice penale ovvero del reato per violazione degli obblighi di assistenza famigliare.
Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza n.33023/2014 ha ritenuto che tra i mezzi di sussistenza deve ricomprendersi anche l'alloggio famigliare. Non pagando il mutuo, il coniuge obbligato rischia di fare perdere alla moglie ed ai figli la casa in cui vivono.
In altri termini, la casa di abitazione rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge ed ai minori (cfr. sentenza n.129891/1986).
Nel caso oggetto della pronuncia, il marito pur riprendendo a versare le somme stabilite dal giudice, aveva omesso di contribuire al pagamento del mutuo dell'abitazione. In questo modo l'uomo aveva privato sostanzialmente la moglie del contributo per il mantenimento, che la stessa era stata costretta a distrarre per il pagamento del mutuo.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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