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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg.mo Avv.Stefania Sbressa Agneni,

Le scrivo perché mi trovo in uno stato di angoscia e stress che mi fa vivere veramente male.

Purtroppo non sono riuscito a pagare le ultime rate di un contratto di finanziamento che ammontava a 20.000 euro. La società finanziaria con la quale avevo stipulato il contratto, ha avviato nei miei confronti la procedura esecutiva, ho ricevuto un'ingiunzione di pagamento.

Ora ho paura che non avendo ancora saldato il debito, potrebbe rifarsi pignorando l'unico bene che possiedo:la mia abitazione.

Vista la situazione in cui mi trovo, potrà immaginare quanta ansia mi procura tutto ciò, perché è la casa che ho comprato con tantissimi sacrifici e dove abito con mia moglie ed i nostri figli.

Secondo lei, potrebbero arrivare a tanto o esiste una legge che mi tutela?

( Franco,Novara)

Caro Franco,

la sua lettera mi dà l'occasione di rispondere a tanti altri lettori angosciati che si trovano nella sua stessa situazione.

Desidero subito tranquillizzarla anche perché c'è una sentenza che parla chiaro ad un caso simile al suo.

Secondo i giudici, il creditore, in quel caso si trattava di Equitalia, non può pignorare la prima casa. A stabilirne l'inespropriazione, nei procedimenti di recupero dei crediti nei confronti dell'agenzia delle Entrate, era stato il decreto del Fare varato nell'anno 2013. Attualmente, la legge stabilisce che non si possono pignorare tutte le prime case ( purché non si tratti di immobili di lusso) nel caso di qualsiasi procedimento esecutivo intrapreso, indipendentemente dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

La norma, che vale anche in altri casi, come quello da lei esposto, regola non soltanto i processi iniziati dopo l'entrata in vigore, ma anche singoli atti di procedimenti iniziati prima.

Perciò, insomma, non è possibile rifarsi con le abitazioni classificate come prima casa. Infine, la informo che, per poter approfittare di questo provvedimento, l'abitazione deve essere quella in cui il contribuente, sottoposto a processo esecutivo, vive stabilmente ed effettivamente. Se la sua situazione è così, nessuno la metterà in mezzo ad una strada.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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