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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Quando uno dei genitori decide unilateralmente di iscrivere i figli ad una scuola privata senza chiedere il consenso dell'altro e si trova ad affrontare una spesa maggiore rispetto a quella prevista per la scuola pubblica, paga lui stesso la retta e non può pretendere alcun rimborso da parte del genitore non interpellato preventivamente e non reso partecipe ad una decisione importante quale l'istruzione dei figli.

Recentemente la Corte di Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza n° 25026 del 10.10.2008 ha posto chiarezza sulla ripartizione tra i genitori delle spese scolastiche per i figli quando il disaccordo tra gli stessi riguarda l'iscrizione ad una scuola privata decisa unilateralmente ed effettuata da uno solo senza interpellare l'altro. In particolare, nel caso specifico l'obbligazione era stata assunta esclusivamente dal padre senza aver chiesto il consenso della madre, che negava di dovere corrispondere il saldo delle rette scolastiche relative agli anni 1994/1995 e 1995/1996 dovute per la frequentazione dell'istituto privato da parte delle due figlie minori. I Giudici di primo grado negavano una responsabilità solidale di entrambi i genitori ritenendo che le obbligazioni assunte per soddisfare i bisogni familiari solo dal padre delle minori non potevano essere azionate nei confronti della madre. I Giudici di secondo grado con appello proposto dall'istituto scolastico, invece, rigettavano l'appello dichiarando “non luogo a provvedere sulle spese”. Contro questa decisione l'istituto scolastico proponeva ricorso per cassazione in base al quale i Giudici decidevano che “la frequentazione di una scuola privata costituisce una scelta che risulta effettuata esclusivamente dal genitore che ha iscritto i figli non emergendo un accordo e un impegno di entrambi i coniugi ed inoltre il soddisfacimento di bisogni familiari, quali quello dell'istruzione dei figli, invocato dall'appellante, non risulta attinente, trattandosi di un costo di gran lunga superiore a quello relativo alla frequentazione del corso scolastico presso scuole pubbliche”. Il ricorrente deducendo il motivo di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex. articolo 143 del codice civile che nel prevedere i doveri reciproci che i coniugi assumono con il matrimonio espressamente vi comprende quello di contribuire ai bisogni della famiglia riferendosi alle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia stessa, ma anche il dettato normativo di cui all'articolo 147 del codice civile che impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole. Tale obbligo prescinde sia dal regime patrimoniale prescelto dai coniugi sia dalla loro situazione personale. Il ricorrente sottolinea la circostanza che a sottoscrivere il modulo di iscrizione scolastica sia stato unicamente il padre e ciò non esclude la sussistenza dell'obbligazione solidale in capo al coniuge non stipulante, poiché le obbligazioni assunte dai coniugi anche separatamente per l'istruzione dei figli, non avendo carattere strettamente personale, non determinano il sorgere del relativo rapporto obbligatorio solamente in capo a quello che le ha assunte, ma coinvolgono anche l'altro coniuge. In passato la Corte di Cassazione con sentenza n° 8995/92, che costituisce un orientamento consolidato, aveva affermato che “l'obbligo imposto dall'articolo 147 c.c. ad entrambi i coniugi si riverbera nei rapporti esterni con la conseguenza che, ove si tratti di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze della famiglia, deve riconoscersi il potere dell'uno e dell'altro coniuge di fronte ai terzi in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le relative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l'obbligazione risponde del debito contratto”. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce l'omessa motivazione ex.art. 360 n.5 c.p.c. lamentando che il Giudice del gravame ha omesso del tutto di pronunciarsi sul regime patrimoniale dei coniugi dimenticando altresì di argomentare tale omissione. Il Tribunale aveva infatti ritenuto l'insussistenza dell'obbligazione solidale in capo ad entrambi i coniugi indipendentemente dal fatto che gli stessi si trovino in regime di comunione dei beni, richiamando le norme di cui agli articoli 189 e 190 c.c. con la precisazione che l'art.189 contempla il caso in cui i coniugi contraggono separatamente obbligazioni nel compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Nel motivo del ricorso viene sottolineato che l'obbligazione assunta da un coniuge per bisogni familiari rientra nella previsione normativa dell'art.186 del codice civile. Gli ermellini respingono il ricorso e per la risoluzione del caso di specie, confermano il seguente principio di diritto secondo cui nel diritto di famiglia introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n.151, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale per la quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge stipulante nei casi e nei limiti di cui agli artt.189 e 190 del codice civile. Inoltre, gli stessi nella sentenza precisano che l'obbligo imposto dall'art.147 c.c. ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che ove trattasi di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali in particolare la cura della salute deve riconoscersi il potere dell'uno o dell'altro coniuge di fronte ai terzi, in virtù di un mandato tacito di compiere gli atti necessari e di poter assumere le relative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi. La Corte nella motivazione della sentenza precisa che nel caso di specie non era in questione un bisogno primario come quello della salute delle figlie ma la loro istruzione che poteva essere compiuta con soddisfazione anche ricorrendo ad una scuola pubblica e tale decisione presa dal padre era semplicemente dettata dal desiderio personale di fare frequentare ai figli una scuola privata sicuramente causa di spese maggiori non preventivate dal coniuge non interpellato ed anche non ritenute necessarie per la loro crescita scolastica.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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