Il caso oggetto della sentenza del 19.03.2014 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta riguarda un appartamento dato in comodato dai genitori dello sposo ed adibito a casa coniugale in cui la coppia vi aveva abitato fino alla separazione.
Alla prima udienza, il Presidente del Tribunale aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, non decidendo nulla in merito alla casa coniugale, poiché gli stessi non avevano avuto figli, non pronunciandosi, quindi, in merito all'assegnazione di tale immobile e ritenendo che dovevano trovare applicazione le norme sulla comunione ordinaria ovvero quelle che regolano il godimento.
In realtà, la casa continuava ad essere occupata dalla moglie che non aveva alcun titolo per abitarvi.
I suoceri agivano in giudizio per ottenere il rilascio e la donna eccepiva, visto il vincolo di destinazione impresso sul bene ( casa coniugale), e visto che i comodanti avrebbero potuto ottenere il rilascio dell'immobile solo con il venir meno del vincolo coniugale ovvero con il divorzio. Per il Giudice, venuto meno il vincolo coniugale ed in assenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione, il bene va restituito al comodante, in quanto il bene aveva perso il vincolo di destinazione.
Il Tribunale di Caltanissetta ordinava il rilascio della casa, ma respingeva l'ulteriore richiesta formulata dai suoceri ovvero la richiesta di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile.
Infine, Vi segnalo la sentenza n.20448 del 29.09.2014 con la quale, invece, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'intervenuta separazione dei coniugi non è di per sé un fatto determinante e legittimante la revoca del comodato d'uso sulla casa coniugale, quando il comodato è destinato a soddisfare le esigenze della famiglia. Tale scopo permane anche dopo la separazione, se nella casa familiare restano moglie e figli a carico.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _