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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg.mo Avv.Stefania Sbressa Agneni,

Sono separata da circa otto mesi e sono madre di una bambina di sei anni che vive con me nella casa coniugale che è stata assegnata a me, anche se di proprietà di mio marito. Abbiamo l'affidamento condiviso della bimba e lui mi versa circa 400,00 euro mensili per il suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.

Ultimamente sto discutendo con mio marito in quanto lui continua a dirmi che gli assegni familiari che ho intenzione di chiedere all'Inps spettano anche a lui. Ma è così, ha ragione lui anche perché guadagna il quadruplo rispetto a me ed economicamente sta benissimo. Grazie per la risposta che attendo di leggere sul sito del Suo studio legale.

( Grazia,Varese)

 

Cara lettrice,

E' bene precisare che nei casi di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori separati legalmente o divorziati non è possibile procedere all'accertamento del nucleo familiare facente capo al solo coniuge affidatario, potendo ritenersi per entrambi i coniugi affidatari le condizioni per l'esercizio dei diritti alla corresponsione dell'assegno e non ostando a tale fine la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori.

Quindi, in caso di separazione legale o divorzio con affidamento condiviso, il diritto all'assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari. Può comunque essere stabilito di comune accordo quale dei due deve richiedere l'autorizzazione per averli. E' quindi anche possibile che l'assegno familiare venga erogato ad uno solo di essi.

In caso di contrasto tra i coniugi affidatari, caso molto comune al Suo, viene utilizzato il criterio della convivenza al fine di valutare intorno a quale dei due coniugi affidatari si è ricomposto il nucleo familiare. Ciò è stabilito dalla circolare Inps n.210/1999.

Quindi, l'autorizzazione viene concessa al genitore con il quale il figlio risulta convivente.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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