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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Molte compravendite immobiliari per una consuetudine che si è consolidata nel tempo, iniziano con un accordo tra il futuro acquirente ed il futuro venditore che però non è ancora un vero e proprio contratto di compravendita ma un accordo ancora precedente ovvero il così detto preliminare del preliminare.

Tale prassi si scontrava però con molte sentenze anche della Corte di Cassazione che avevano ritenuto questo accordo nullo e quindi privo di effetto, lasciando venditori, acquirenti ed operatori del settore in una situazione di incertezza.

La Corte di Cassazione con sentenza n.4628 depositata il 6.03.2015 ha deciso di cambiare orientamento ed ha stabilito che l'accordo “ preliminare di preliminare”con cui le parti si obbligano alla successiva stipulazione di un altro contratto preliminare è assolutamente valido.

La Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui nella compravendita immobiliare il preliminare del preliminare deve ritenersi produttivo di effetti obbligatori. Il mancato rispetto di tale accordo preliminare può dare luogo inoltre a responsabilità per interruzione della trattativa e violazione della buona fede, appunto perché è un atto vincolante tra le parti.  

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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