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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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L'istituto della negoziazione assistita, introdotto di recente nel nostro ordinamento, ha come scopo la composizione bonaria della lite con la sottoscrizione delle parti, assistite dai rispettivi difensori, di un accordo chiamato convenzione di negoziazione.

La negoziazione assistita può essere volontaria, in quanto scelta liberamente dalle parti, ma non può avere ad oggetto diritti indisponibili o riguardare materia di lavoro, oppure può essere obbligatoria ovvero in quest'ultimo caso il procedimento di negoziazione risulta essere condizione di procedibilità della domanda.

Sono previste poi delle specifiche disposizioni in materia di negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia.

L'obbligo della negoziazione assistita vige in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nel caso in cui si intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo, ad eccezione però per i crediti di lavoro, di somme non superiori all'importo di cinquemila euro e adesso con l'introduzione della legge di stabilità del 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto.

La negoziazione assistita, invece, non si applica, sotto pena di improcedibilità, nei seguenti casi: nei procedimenti di ingiunzione, incluso il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva; nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Nella procedura di negoziazione assistita le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato.

Il procedimento di negoziazione assistita inizia con l'invito indirizzato alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

L'invito che deve essere redatto per iscritto, sotto pena di nullità, e deve essere sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal proprio difensore, deve specificare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento o il rifiuto allo stesso può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata e dell'esecuzione provvisoria.

La controparte nei trenta giorni dal ricevimento dell'invito può rifiutare lo stesso, non aderire o aderire allo stesso. Se però l'invito è rifiutato o non accettato nel termine di cui sopra, la domanda giudiziale deve essere presentata nello stesso termine di 30 giorni decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

La convenzione di negoziazione assistita, oltre all'oggetto della controversia, deve indicare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che in ogni caso non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo delle parti.

L'accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati certificano l'autenticità delle firme e la conformità della convenzione alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Gli avvocati sono tenuti a trasmettere copia al Consiglio dell'ordine del luogo dove l'accordo è stato raggiunto o, in alternativa, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Il compenso per l'attività professionale svolta dai rispettivi avvocati rimane a carico delle parti.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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