Il contratto di convivenza è uno strumento in grado di regolare gli aspetti patrimoniali di chi vive more uxorio ovvero in regime di unione senza matrimonio.
Infatti, i contratti non entrano nel merito del rapporto in quanto appunto regolano solo i rapporti patrimoniali.
Il contratto di convivenza è un accordo scritto con cui si definiscono le regole dell'assetto patrimoniale dell'unione di fatto e può essere sottoscritto in qualsiasi momento della convivenza, tenendo anche presente che con tale accordo si possono definire i rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, evitando così discussioni e rivendicazioni al momento della rottura definitiva.
In particolare il contratto di convivenza può disciplinare i criteri di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità d'uso della casa di residenza, la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione di convivenza.
Dal contratto di convivenza nascono veri e propri obblighi giuridici a carico della coppia che li sottoscrive. Per quanto riguarda i figli, sono ammissibili le clausole per la definizione dei rapporti patrimoniali su mantenimento ed istruzione.
Infine, occorre precisare che il contratto di convivenza non può stabilire in materia di successioni ed eredità. Lo vieta, infatti, l'art.458 del codice civile ( in pratica sono nulle le convenzioni con cui si dispone della propria successione nei confronti di un altra persona prima della propria morte, oppure con cui si dispone di diritti che potrebbero pervenire da una successione non ancora aperta- o se si rinuncia a questi diritti.
Di conseguenza in materia di successioni ed eredità, il testamento è l'unico strumento per tutelare il partner che per legge altrimenti non può vantare alcun diritto.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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