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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il divorzio breve altro non è che il divorzio con le stesse modalità, ma con una abbreviazione dei tempi. Nel senso che per chiedere il divorzio sarà sempre necessario essere separati consensualmente oppure giudizialmente, ma il periodo di tempo tra l'udienza di comparizione dei coniugi e il giorno in cui si può chiedere il divorzio viene ridotto. Infatti si passa dagli attuali tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale e un anno invece se la separazione è stata giudiziale.

Non è ancora possibile invece nel nostro ordinamento il divorzio cosiddetto diretto, ovvero senza il passaggio della separazione.

Un altro punto significativo è che nel divorzio breve il termine di ripensamento comincia a decorrere dal deposito del ricorso per le separazioni consensuali e dalla notifica del ricorso per le separazioni giudiziali. In questo modo sarà molto probabile che una volta conclusa la separazione si potrà chiedere anche il giorno dopo il divorzio.

Proprio per questo motivo il nostro legislatore ha previsto che il procedimento di divorzio debba essere assegnato al giudice della separazione che avrà ancora in corso il giudizio per tutte le questioni accessorie pendenti tra le parti.

 

 IL TESTO DELLA LEGGE

Art. 1. 1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella pro-cedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.».

Art. 2. 1. Al secondo comma dell’articolo 189 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

Art. 3. 1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

Art. 4. 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il proce-dimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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