Il Tribunale di Genova con la sentenza n.1107/2015 della quarta sezione civile, ha affermato che il contributo per il pagamento dell'affitto stabilito in sede di separazione non va confermato al momento del divorzio se tra i coniugi vi è sostanziale parità da un punto di vista reddituale.
In particolare, nella separazione era stato pattuito a favore della moglie un contributo al pagamento dell'affitto della casa nella quale ella si era stabilita dopo la separazione. La donna in sede di divorzio aveva chiesto la conferma di tale contributo, oltre all'assegno divorzile.
Il giudice, però, non ha dato ragione alla donna, sottolineando che tra le parti vi era una sostanziale equivalenza di redditi che non giustificava più il trattamento di particolare favore accordatole originariamente. Oltretutto, in ragione del reddito che la stessa percepiva, giudicato dal Tribunale “adeguato” non era in possesso dei requisiti che legittimano il godimento dell'assegno divorzile.
Infatti il tenore di vita goduto durante il matrimonio può essere ben mantenuto dalla donna anche solo con quanto essa guadagna autonomamente senza che in tale senso sia possibile richiedere un qualche contributo da parte dell'ex marito.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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