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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Con la pronuncia n° 21773 del 30 agosto 2008 i Supremi Ermellini hanno sentenziato su una domanda, proposta da un signore, di modifica delle condizioni economiche-patrimoniali stabilite dalla sentenza di divorzio e, nello specifico, riguardanti l'eliminazione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne in prossimità di assunzione definitiva e l'abolizione o la diminuzione dell'assegno divorzile a favore dell'ex moglie a causa della sussistenza di nuove circostanze che avevano mutato il rapporto economico tra le parti.

I giudici di primo grado con decreto del 20.08.2003 avevano revocato l'assegno per il figlio a partire dal dicembre 2002, rigettando, però, la richiesta di modifica del contributo per l'ex coniuge. La Corte d'Appello confermava questa decisione, ritenendo non sufficiente la prova fornita dall'appellante riguardo all'asserito mutamento delle condizioni economiche proprie e dell'ex consorte.

In particolare, sul mantenimento del figlio, i giudici di secondo grado avevano affermato che il Tribunale aveva fatto decorrere gli effetti della revoca dalla data del superamento del periodo di prova ovvero dal momento in cui lo stesso era stato assunto in via definitiva, poiché solo con l'acquisto della certezza della prosecuzione del rapporto di lavoro poteva ritenersi conseguita l'autonomia economica.
Ed inoltre, l'estinzione del diritto del figlio al mantenimento aveva fatto venir meno automaticamente anche l'obbligo di sostenere le spese per gli studi universitari e i corsi di qualificazione professionale non essendo necessaria una separata ed espressa pronuncia in merito.


Avverso la decisione della Corte d'Appello veniva proposto ricorso per cassazione supportato da un unico complesso motivo. Il ricorrente, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt.5, 6, 9 e 10 della legge n. 898/1970 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., lamenta la mancata valutazione degli oneri economici derivanti dalla creazione di un nuovo nucleo familiare.
Sostiene, inoltre, che l'ex moglie dispone di mezzi economici tale da consentirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, percependo, appunto l'assegno divorzile, godendo ancora della casa familiare( una villa di 450 mq con giardino di 10.000 mq) e titolare di un patrimonio immobiliare che doveva essere considerato, nonostante la non attuale produttività di reddito. Non è stato, altresì, valutato che la stessa aveva in passato percepito euro 40.000 del trattamento di fine rapporto del ricorrente.
Il ricorrente rilevava che il figlio maggiorenne era stato assunto come pilota dall' Alitalia con contratto a tempo indeterminato e con un patto di prova di sei mesi e che data l'alta professionalità necessaria per lo svolgimento delle mansioni, tale periodo era sostanzialmente irrilevante e che, in ogni caso lo stesso da giugno a dicembre aveva percepito l'assegno di mantenimento ed anche lo stipendio.

Per la Suprema Corte è fondata la censura relativa alla determinazione della decorrenza della cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne dal mese di dicembre 2002.
E', infatti, costante orientamento di questa Corte ritenere che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può considerarsi interrotto quando sia fornita la prova ( incombente sul genitore onerato) che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un atteggiamento colposo od inerte del figlio.
Il conseguimento dell'indipendenza economica del figlio non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto dell'autonomia economica, anche se per il licenziamento, dimissioni o altra causa tale rapporto venga poi meno, ritenendo però anche sufficiente la mera potenzialità del conseguimento di tale autonomia ( Cass.23596/06 riguardante un caso di conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato all'estero).

I Cassazionisti evidenziano che il contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui sia stipulato il patto di prova non costituisce una fattispecie a formazione progressiva, ma un negozio giuridico perfetto ed efficace nel quale è inserito il potere di entrambe le parti di recedere.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e conseguentemente la sentenza impugnata che ha fissato il conseguimento dell'autonomia economica alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso viene cassata e, quindi, viene dichiarato cessato l'obbligo di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio maggiorenne con decorrenza dal mese di luglio e non di dicembre anche se lo stesso in tale periodo era assunto in prova.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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