Le numerosissime domande che abbiamo ricevute su tale tema, ci hanno indotto a scrivere sul nostro visitatissimo sito alcune informazioni importanti che speriamo possano chiarire ogni dubbio.
Allora, nel caso l'ex casa coniugale assegnata in sede di separazione e di divorzio, la normativa Imu prevede che l'assegnatario vanti il diritto di abitazione sull'immobile. Ne consegue che gli eventuali obblighi relativi a tale imposta fanno carico unicamente all'utilizzatore del bene a prescindere dalla titolarità effettiva della casa.
Per la Tasi, se l'assegnatario non è proprietario della casa coniugale, lo stesso sarà considerato detentore della stessa. La quota dell'imposta dovuta, quindi, dovrà, in linea di principio, essere compresa tra il 10% ed il 30% del tributo gravante sull'immobile.
L'aliquota applicabile sarà comunque quella deliberata per l'abitazione principale. Per saperne di più, non esitate a contattare lo staff degli avvocati matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni, che con la disponibilità professionale che li contraddistingue, sarà lieto di chiarire ogni vostro dubbio in questa materia.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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