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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Quando nasce un figlio, la nostra legge prevede che la donna lavoratrice si astenga dal lavoro nei tre mesi successivi al parto oppure nel caso in cui la stessa abbia usufruito del congedo di un solo mese prima del parto, nei quattro mesi successivi.
Nel caso in cui si verifichi un parto prematuro, la lavoratrice ha la possibilità di recuperare i giorni di congedo non goduto a causa dell'evento anticipato aggiungendoli al periodo di congedo dopo il parto. Se il figlio nato prematuro ha la necessità di trascorrere un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, che sia pubblica o privata, la madre ha diritto alla sospensione temporanea del congedo di maternità.

Durante il periodo di sospensione temporanea del congedo di maternità la lavoratrice può usufruire dei riposi giornalieri per allattamento. Il congedo di maternità viene calcolato ai fini dell'anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima mensilità e ai fini previdenziali. Il congedo di maternità viene altresì calcolato come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera.
Nel corso di tutto il periodo del congedo obbligatorio, la lavoratrice ha diritto all'intera retribuzione se lavora nel settore pubblico e all'80 % se opera nel settore privato, oltre alla tredicesima mensilità.

Per poter usufruire del congedo obbligatorio la lavoratrice deve presentare al proprio datore di lavoro, entro quindici giorni dall'evento, la domanda corredata dal certificato di nascita del figlio. Nel caso in cui la lavoratrice svolga la propria attività presso una struttura privata, la domanda con allegato il certificato di nascita va presentata anche all'Inps.
Se la madre non può prendersi cura del bambino, il congedo obbligatorio previsto per i tre mesi dopo il parto può essere usufruito dal padre lavoratore, a prescindere dal fatto che la madre sia o non sia una lavoratrice dipendente.

Il padre lavoratore ha diritto ad usufruire del congedo obbligatorio post partum, nei seguenti casi: morte della madre; grave infermità della madre; affidamento del bambino al solo padre, abbandono del bambino da parte della madre. Anche in tal caso l'astensione obbligatoria viene calcolata ai fini dell'anzianità di servizio, delle ferie, della tredicesima mensilità e ai fini previdenziali e viene inoltre considerata attività lavorativa per la progressione di carriera.
Anche il padre lavoratore, durante il periodo di astensione obbligatoria ha diritto all'intera retribuzione se è un lavoratore dipendente oppure all'80% se lavora nel settore privato.
Per poter usufruire del periodo di astensione obbligatoria, il padre lavoratore deve presentare una specifica domanda al proprio datore di lavoro (se lavora nel settore privato anche all'INPS) con allegati: in caso di grave malattia della madre, il certificato rilasciato da un medico appartenente ad una ASL che attesti lo stato di infermità e di conseguenza l'impossibilità della madre di accudire il bambino; in caso di decesso della madre, occorre il certificato di morte; in caso di affidamento del bambino al solo padre, è necessaria una copia del provvedimento dell'Autorità giudiziaria che ha disposto l'affidamento; infine, in caso di abbandono, occorre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nei casi di adozione, affidamento preadottivo o temporaneo la normativa offre in materia un'ampia tutela a favore dei genitori adottivi. Infatti, anche la donna lavoratrice che decide di adottare un bambino o di averlo in affidamento preadottivo o temporaneo, ha diritto ad usufruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro.
Tra l'altro, in materia, proprio la legge Finanziaria del 2008 ha previsto che nel caso di adozione di un minore il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di cinque mesi se trattasi di adozione nazionale durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, mentre se si tratta di adozione internazionale, il congedo può essere usufruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per l'incontro con il minore e necessario per sbrigare le formalità richieste per procedere all'adozione.

In caso di affidamento del minore, il congedo può essere usufruito entro cinque mesi dall'affidamento, ma per un periodo massimo di tre mesi.

Il congedo può essere usufruito anche dal padre lavoratore adottivo quando la madre non può o non vuole astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.
Per poter usufruire di tali benefici, l'interessato deve presentare al proprio datore di lavoro (se è un dipendente privato anche all'Inps) la domanda con il certificato di nascita del bimbo, la copia del provvedimento dell'Autorità giudiziaria che ha disposto l'adozione o l'affidamento e idonea documentazione attestante l'ingresso del minore in famiglia.
In caso di adozioni e affidamenti preadottivi internazionali occorre la certificazione da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare tutta la procedura dell'adozione.
Se il padre vuole usufruire del congedo oltre ai documenti sopra elencati è necessario avere anche la dichiarazione della madre adottiva o affidataria che rinuncia ad esercitare il diritto per il periodo richiesto e l'atto notorio da cui risulti l'avvenuta rinuncia della madre con indicato il relativo periodo.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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