In materia di affidamento della prole, nello scegliere il genitore collocatario più idoneo, tenendo sempre in considerazione l'interesse preminente del minore, si deve aver riguardo anche alle consuetudini di vita già acquisite dal figlio.
Questo precisa la Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n.171/2015 sul gravame proposto da una donna per rivendicare l'affidamento esclusivo della figlia convivente con il padre, nonché per contestare l'addebito della separazione nei suoi confronti.
In aggiunta alla collocazione presso di lei, la donna aveva richiesto ai giudici l'addebito della separazione al marito, l'assegnazione della casa coniugale ed un congruo assegno di mantenimento. I Giudici negavano alla donna le richieste avanzate, considerando che costei aveva abbandonato il marito e la figlia a causa di un sua relazione extraconiugale.
All'epoca dei fatti, la minore aveva 7 anni e si è ritrovata a vivere solo con il padre con il quale aveva ed ha un buonissimo rapporto.
Rigettate, dunque, le richieste di parte attrice, i Giudici hanno ritenuto che gli anni così trascorsi hanno segnato un solco nei rapporti tra la madre e la figlia e decidere di affidare la bambina alla donna, oramai adolescente , avrebbe finito per stravolgere i consolidati ed importanti equilibri di vita acquisiti con il tempo.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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