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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg.mo avv. Stefania Sbressa Agneni,

dopo due anni il mio matrimonio è al capolinea. Entrambi non proviamo più niente, siamo diventati come fratello e sorella e l'unica cosa che ci unisce è nostra figlia di sei anni.

Vogliamo separarci nel modo meno traumatico possibile, ma a me non è chiaro l'affido condiviso della bambina, Le chiedo: cosa significa?

(Valentina, '80 Biella)

 

Cara Valentina,

ebbene, quando si dice “ voglio l'affidamento condiviso” significa che la legge prevede che i figli normalmente siano affidati ad entrambi i genitori.

Ma questo non significa che il tempo dei bambini viene diviso a metà fra ciascun genitore. Generalmente viene comunque scelto come punto di riferimento il genitore con cui il figlio vivrà stabilmente e vengono determinate le regole di frequentazione con l'altro.

Entrambi i genitori hanno pari diritti nel prendere le decisioni relative alla prole. Quindi, affidamento condiviso non significa 50% del tempo del figlio con ciascun genitore, ma conversazione di effettiva responsabilità genitoriale per entrambi i genitori.

L'art.1 della legge n.54/2006 recita testualmente che:”anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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