Preg.mo avv. Stefania Sbressa Agneni,
sono separata da mio marito da quasi due anni e sono proprio arrabbiata per la vita che conduco oggi. E' lui che ha voluto la separazione per andare a vivere con una nostra amica comune!
Io non ho mai lavorato, mi occupavo della gestione della casa e lui ha sempre provveduto al mantenimento di tutto. Abbiamo sempre avuto una vita molto agiata (viaggi, ristoranti, abiti costosi, casa al mare ed in montagna, circoli sportivi, autovetture lussuose, parrucchiere e massaggi in spa di alto livello tutte le settimane) ed io avevo a disposizione per ogni mia necessità una carta di credito con conto illimitato ed un bancomat per le spese quotidiane e l'alimentazione. Non abbiamo avuto figli perché non possiamo entrambi averli.
Dopo mesi snervanti di trattative tra i rispettivi legali e dopo un ricorso per la giudiziale da me proposto, abbiamo trovato nella prima udienza, anche su suggerimento del giudice, un accordo per una consensuale in quanto, nonostante il suo reddito molto elevato, lui ha prodotto in giudizio tantissime spese ed uscite mensili ( tra i quali i mutui delle case che ha sempre pagato lui, vari finanziamenti anche per le auto e prestiti) ed anche debiti ingenti, dei quali non ero nemmeno a conoscenza.
Ora lui mi passa per il mio mantenimento un assegno mensile di euro 3.000,00 con il quale riesco con mille rinunce ad arrivare a fine mese e della bella vita di prima purtroppo ho solo un lontano ricordo. Mi chiedo ma non avrei diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale?
(Patrizia , '79 Borgomanero)
Cara Patrizia,
a proposito del tenore di vita, la legge dice proprio questo: i coniugi avrebbero diritto di continuare a godere, dopo la separazione, del tenore di matrimoniale.
Le faccio presente che il condizionale è d'obbligo, perché mantenere due case è costo grosso e non indifferente soprattutto se si hanno anche numerosi debiti ed i giudici ne tengono conto per determinare l'importo dell'assegno di mantenimento per il coniuge.
In dottrina e giurisprudenza è stato affermato che:“ l'inadeguatezza del reddito dell'assegnatario del mantenimento non può commisurarsi senz'altro al tenore di vita che i coniugi riuscivano a mantenere insieme durante la convivenza, ma deve fare i conti con la nuova situazione economica che si viene a creare allorché all'unico menage familiare se ne sostituiscono due”.
La giurisprudenza è oramai orientata nel senso che l'assegno di mantenimento deve essere tale da consentire al beneficiario non lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma un tenore di vita analogo. Per individuarlo, al fine della determinazione dell'assegno di mantenimento, occorre avere riguardo al contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante il periodo del matrimonio quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni del coniuge richiedente.
Dunque, bisogna essere realisti perché nei fatti la separazione coincide spesso con una riduzione del tenore di vita dei coniugi.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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