Riteniamo che questo articolo possa essere utile a titolo informativo per coloro che vantano crediti e che intendono procedere per il recupero di una determinata somma di denaro a loro spettante, considerate anche le numerose richieste che il nostro studio legale ha ricevuto negli ultimi mesi sul recupero crediti.
Ma vediamo nel dettaglio cosa dice la legge, anche perché capita sovente che i debitori non paghino, preferendo vigliaccamente scappare oppure spacciarsi per nullatenenti, privi di reddito e furbescamente intestatari di nulla. In ogni caso, consigliamo sempre di effettuare ricerche “ad hoc” perché a volte si viene a conoscenza di situazioni sulle quali è possibile agire.
L'art.492 bis del codice di procedura civile, così come innovato dal D.L. 132/2014, convertito in legge 162/2014, rappresenta il punto cruciale della riforma del processo esecutivo.
Tale articolo, rubricato “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, dispone che il creditore che vuole procedere ad esecuzione forzata può proporre al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il debitore risiede, ovvero ha il domicilio o la dimora o la sede, affinché l'Ufficiale Giudiziario ovvero, ai ai sensi dell'art.155 quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il creditore medesimo, qualora le strutture tecnologiche per consentire l'accesso all'Ufficiale Giudiziario non siano funzionanti, sia autorizzato alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
Quindi, l'autorizzazione presidenziale consente all'Ufficiale Giudiziario l'accesso telematico diretto ai dati contenuti nei dati delle banche dati delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l'Ufficiale Giudiziario potrà accedere all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari; al PRA ed agli altri enti previdenziali, per acquisire ogni informazione utile, compresa quella relativa ai rapporti intrattenuti con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Vi informiamo, infine, che allo stato i Tribunali adottano anche decisioni diametralmente opposte circa la possibilità di consentire al creditore stesso l'acceso alle banche dati.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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