Così si è pronunciata la Prima Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 25716/08 che ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Agrigento che aveva condannato il gestore di un pub al pagamento di una ammenda di € 300,00 contestandogli il reato di disturbo alla quiete pubblica previsto dall'art. 659 c.p. in quanto aveva diffuso musica all'esterno del proprio locale ad alto volume.
Il Tribunale precisava che dagli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine intervenute sul posto era emerso che in ben due occasioni la musica proveniente dal pub gestito dall'imputato era molto elevata tanto che veniva sentita ad una distanza di circa 100 metri e che le casse acustiche della dimensione di un metro per quaranta centimetri erano state posizionate all'esterno del locale.
Inoltre, in più di una occasione, era stata riscontrata la presenza di un musicista che suonava la pianola elettrica fuori del locale.
Avverso tale decisione il gestore del pub proponeva appello, poi convertito in ricorso, sostenendo sia la mancanza della misurazione dell'intensità del rumore che della denuncia da parte di persone che si lamentavano del disturbo al riposo e all'occupazione ai sensi dell'art. 659 c.p..
Secondo la Suprema Corte il reato contestato all'imputato è quello disciplinato dall'art. 659 comma 1 c.p., “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309,00”, che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate a condizione che la condotta sia tale da arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone.
Per gli ermellini, dunque, è del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia effettivamente lamentata del fatto, sporgendo la relativa denuncia, in quanto è sufficiente che la condotta sia di per sé idonea a provocare disturbo (così Cass. Sez. III, 1.12.2005 n. 3678; Cass. Sez. I, 8.10.2004 n. 40393). Ed ancora sul punto si è pronunciata in tal senso Cass. Sez. III, 6.7.2001 n. 27366 “Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. non è necessario che in concreto si siano lamentate più persone, atteso che è sufficiente che i rumori abbiano determinato una situazione tale, dal punto di vista oggettivo, da potere recare disturbo ad una pluralità di soggetti”.
La Cassazione, dunque, con la recente sentenza n. 25716/08 ha riconosciuto che “utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato”.
Tale condotta ha inoltre trovato conferma negli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria intervenuta sul luogo che ha riscontrato la presenza di impianti di diffusione esterni al locale, accertamenti ritenuti sufficienti a certificare il reato di cui all'art. 659 c.p. e a comminare la relativa multa.
La Corte ha di conseguenza dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ASSISTENZA LEGALE Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articoli correlati