Se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, non ha diritto all'assegno di mantenimento da parte dell'ex marito.
Questo è ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n.11870/2015 che rappresenta una conferma dell'oramai direzione intrapresa dalla giurisprudenza verso un rigore maggiore circa il diritto all'assegno di mantenimento.
Ma ecco il caso concreto oggetto di questa decisione. La moglie aveva sempre fatto la casalinga e la famiglia viveva con il solo reddito del marito, lavoratore dipendente, per cui la donna richiedendo l'assegno divorzile sosteneva di non essere in grado, in quanto priva di lavoro e senza alcuna fonte di reddito, di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La donna denunciava che il marito era un “ disoccupato” soltanto apparente, ovvero simulava il suo collocamento a riposo, continuando, in realtà, a lavorare presso terzi e percependo l'indennità di disoccupazione, godendo di una situazione economica certamente superiore e potendosi mantenere anche un auto.
La donna non aveva fornito prove idonee ed oggettive, il marito, invece, aveva dimostrato un deterioramento della sua situazione economica.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato e alla donna non è stato riconosciuto alcun diritto a percepire l'assegno di mantenimento.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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