Preg.mo avv. Stefania Sbressa Agneni,
ho 49 anni e mi sto separando da mio marito dopo vent'anni di matrimonio, un piccolo imprenditore e gran lavoratore, con il quale sono in crisi da tanto tempo. Io non ho mai lavorato, occupandomi esclusivamente della famiglia, non ho soldi personali da parte e non posseggo nulla. Abbiamo una figlia ventenne che lavora con lui ed è indipendente economicamente.
Ho letto sul sito dello studio legale il suo ultimo articolo intitolato “no mantenimento alla donna che può lavorare” e mi sono spaventata perché ho paura di trovarmi in mezzo ad una strada a causa della separazione. Lui ha molto denaro e varie proprietà ed un azienda con un buon fatturato.
Nonostante ciò, potrei non aver diritto all'assegno di mantenimento?
(Elvira,Biella)
Cara Elvira,
la tranquillizzo subito perché da quanto mi ha scritto, lei ha sicuramente diritto a richiedere l'assegno di mantenimento, essendo il coniuge più debole e considerata la disparità economica sussistente con il marito.
Faccio presente che nell'ambito del procedimento di separazione, presupposto fondamentale affinché venga riconosciuto il diritto a percepire l'assegno di mantenimento è da ravvisarsi nella circostanza che al coniuge richiedente non sia addebitata la separazione per violazione di uno dei doveri coniugali di cui all'art.143 del codice civile comma 2° e che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
L'art.156 c. c. comma 1° dispone testualmente: “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri”.
La informo che ogni caso è a sé e che la sentenza pubblicata nei giorni scorsi sul sito dello studio legale ha per oggetto un caso specifico e particolare sul quale i Supremi Giudici hanno ritenuto di non riconoscere il mantenimento richiesto dalla donna. Ma le sentenze della Corte di Cassazione costituiscono importanti precedenti ed orientamenti giurisprudenziali che il giudice può tenere in considerazione a seconda del caso sul quale deve decidere.
Infine comunico che il Italia vige il cosiddetto “civil law” ovvero le sentenze non possono valere come leggi e di conseguenza la sentenza pubblicata sul sito non può valere come legge.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _