Colui che investe un pedone, si presume responsabile dell'incidente al 100% a meno che non riesca a provare che la vittima abbia una qualche responsabilità nell'accaduto.
Questo è ciò che ha ribadito la quarta sezione della Corte d'Appello di Roma nella recente sentenza n.3883/2015 che ha accolto il ricorso di un uomo di 35 anni, che, in seguito al sinistro stradale aveva riportato un'invalidità del 65%, raddoppiando il risarcimento a carico del fondo delle vittime della strada.
La Corte nel caso di specie ha precisato che non andava applicato il secondo comma dell'art.2054 c.c. che postula uno scontro tra veicoli, bensì il primo comma dello stesso articolo, che obbliga il conducente a risarcire l'intero danno prodotto, salvo che non riesca a vincere la presunzione di colpa, dimostrando che il pedone, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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