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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Nel corso del procedimento di separazione può capitare che sia necessario dividere il patrimonio immobiliare dei coniugi, stipulando appositi accordi per il trasferimento. Nella pratica, succede spesso che uno dei due coniugi non ottemperi a quanto pattuito in sede di separazione ed agli accordi stipulati.

Questo è il caso specifico oggetto della pronuncia del 21.10.2015 del Tribunale di Catania che ha affermato che gli accordi con i quali i coniugi pattuiscono la divisione dei loro beni sono contratti atipici. Tale natura giuridica fa si che li possa considerare validi purché non vadano a ledere dei diritti protetti dal nostro ordinamento.

Ma vi è di più perchè il Tribunale di Catania ha aderito ad un orientamento oramai consolidato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in base al quale le pattuizioni con le quali i coniugi si obbligano a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale non possono essere considerate né convenzioni matrimoniali ex art.162 c.c. né contratti di donazione. In verità,essi integrano un contratto atipico con propri presupposti e finalità.

Premesso ciò, se uno dei due coniugi si rifiuta di ottemperare a quanto stabilito negozialmente con l'altro coniuge, la domanda con la quale si chiede che l'accordo sia eseguito giudizialmente deve essere qualificata come domanda di esecuzione in forma specifica. Ne consegue che quanto pattuito deve essere eseguito e nel caso di specie il marito è obbligato ad ottemperare agli accordi presi.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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