Dare della stupida all'ex moglie, in un contesto di conflittualità tra i coniugi, peraltro al telefono con una terza persona, non integra il reato di ingiuria.
Questo lo ha affermato la VI sezione penale della Cassazione con sentenza n°535/2016, accogliendo il ricorso di un uomo condannato in appello oltre al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver versato il mantenimento ai figli minori in modo periodico e parziale, anche alla pena pecuniaria di euro 500 di multa per il reato di ingiuria ex art.594 c. p.
Per gli Ermellini, l'espressione rivolta alla donna non può determinare la lesione del bene tutelato dall'art.594 c. p.,in quanto il termine stupida è oramai frequentemente utilizzato nel linguaggio comune e potrebbe assumere valenza offensiva soltanto se inserito in un contesto tale da esprimere, senza possibilità di equivoci, disprezzo e disistima verso la vittima.
E ciò non è avvenuto nel caso di specie, tanto più che l'ex marito aveva rivolto tale epiteto alla moglie durante una conversazione telefonica, mentre la stessa si trovava chiusa nella stanza da bagno a fare la doccia, non potendo, quindi, verosimilmente cogliere il senso complessivo del discorso e valutarne la valenza offensiva.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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