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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Con questa recentissima pronuncia (n. 14668/08) la Seconda Sezione Civile della Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Prefettura di Trapani contro una sentenza del Giudice di pace che aveva annullato la multa inflitta ad un automobilista in quanto la contestazione era stata fatta dagli agenti soltanto a voce e non per iscritto.


In particolare, il Giudice di Pace osservava che i due agenti dopo aver affiancato l'autovettura contestavano al conducente alcune violazioni al Codice della Strada, contestazioni che avvenivano solo verbalmente in quanto i suddetti agenti non erano muniti del modulo necessario per redigere la multa, ponendo in essere in tal modo un comportamento affetto da nullità radicale e insanabile.

Avverso la sentenza del Giudice di Pace, la Prefettura proponeva ricorso in Cassazione deducendo che esiste una distinzione tra i tre momenti relativi all'operazione di accertamento della violazione, ossia contestazione, verbalizzazione e consegna del verbale. Inoltre, la Prefettura argomentava che la contestazione avviene di regola oralmente, cosa che si è verificata nel caso de quo, tanto che l'automobilista multato aveva la possibilità di esprimere le proprie osservazioni al momento della contestazione. Secondo la Prefettura “la redazione materiale del verbale e la sua consegna sono state posticipate per una impossibilità oggettiva, ossia la mancanza del modulario da parte degli agenti al momento della contestazione: ciò non ha comportato alcuna violazione di legge”.

La Suprema Corte, condividendo quanto esposto dalla Prefettura nel proprio ricorso, ha dunque annullato con rinvio la sentenza del Giudice di Pace, precisando che la questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione e della mancata consegna, nell'immediatezza del fatto, di detto verbale al trasgressore è già stata da tempo affrontata e sul punto ha specificato che “ l'operazione di accertamento delle violazioni al c.d.s. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale; la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d'illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento; tuttavia l'art. 201 c.d.s. contempla l'eventualità che l'immediata contestazione dell'infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l'indicazione della circostanza impeditiva; la “verbalizzazione” è operazione distinta e successiva, rispetto alla già “avvenuta” contestazione; a norma del 3° comma dell'art. 200 c.d.s. copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni (in tal senso si veda sentenza n. 16420 del 21.11. 2002)”.

Secondo la Cassazione, dunque, nel caso specifico, risulta di palmare evidenza che l'automobilista è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato che gli hanno di persona e immediatamente contestato le violazioni accertate consentendo allo stesso di formulare osservazioni e di dare argomenti di prova per discolparsi.
Non vi è stata dunque, a parere della Suprema Corte, alcuna violazione o limitazione del diritto di difesa da parte degli organi accertatori a danno dell'automobilista a causa della mancata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale che è stato poi successivamente notificato all'interessato con l'indicazione specifica che gli agenti non avevano potuto redigere apposito verbale al momento della contestazione delle infrazioni “per mancanza di formulario a seguito”.

Diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, le infrazioni sono state contestate in modo corretto, personalmente e immediatamente all'automobilista dagli agenti della polizia con la precisa indicazione delle norme violate e con la possibilità per il soggetto multato di formulare contestualmente delle osservazioni e di fare le dovute eccezioni ed obiezioni riguardo all'operato degli agenti.

La Cassazione, sulla base di tali motivazioni, ha quindi accolto il ricorso proposto dalla Prefettura, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Giudice di Pace di Trapani anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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