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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il caso oggetto della sentenza n.19304/2015 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, riguarda una donna che, per oltre sei anni, in costanza di un rapporto affettivo, aveva prestato attività lavorativa a favore del fidanzato, come impiegata addetta all'amministrazione del patrimonio immobiliare dello stesso e della di lui madre.
La donna chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e la condanna del partner al pagamento delle retribuzioni mancate ma i giudici di merito respingevano la domanda giustificando l'attività lavorativa prestata dalla medesima con il vincolo della affettività e della solidarietà amorosa.

Gli Ermellini hanno invece precisato che la prestazione di attività lavorativa, oggettivamente qualificabile come di lavoro subordinato, anche se si sviluppa tra due persone legate da una relazione sentimentale, si presume svolta a titolo oneroso.

In particolare la Corte ha chiarito che il rapporto affettivo in quanto tale non assume rilievo ai fini della gratuità della prestazione lavorativa a meno che tale relazione non sia sfociata in una convivenza stabile caratterizzata dal vincolo di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per la comunione di vita e di interessi tra conviventi che “ non si esaurisca in rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita ed alla risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso”.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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