Non si esclude che un determinato comportamento rilevante ai fini della separazione o del divorzio possa assumere una concorrente rilevanza quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.
Anche nell'ambito del diritto di famiglia, i diritti inviolabili della persona rimangono tali cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile.
Con la sentenza n. 18853 del 15.09.2011 la Corte di Cassazione ha consacrato un'importante principio in materia di danni endo-familiari, affermando che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, nel caso di specie dell'obbligo di fedeltà coniugale, che non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma può integrare gli estremi di un illecito civile che dà titolo al risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento del danno è finalizzato all'accertamento della lesione di valori fondamentali della persona costituzionalmente garantiti,che la parte ha subito da parte del coniuge attraverso la violazione dei doveri matrimoniali.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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