Sebbene non sia di regola previsto che il committente debba fronteggiare le inadempienze dell'appaltatore, deve tuttavia ritenersi che quando l'omissione delle misure prevenzionistiche siano immediatamente percepibili, senza particolari indagini, anche il committente debba rispondere dell'eventuale infortunio occorso e casualmente ricollegabile a tale evidente inadempimento.
Nel caso esaminato oggetto della sentenza n.12228/2015 della Corte di Cassazione Penale, Sez.III,si trattava dell'infortunio mortale di un dipendente dell'impresa subappaltatrice incaricata dei lavori sul tetto di un capannone dall'impresa appaltante, a sua volta incaricata dal proprietario del capannone(committente).
Il decesso del lavoratore era avvenuto a seguito della sua caduta dal tetto per omessa installazione della testata a cui ancorare le cinture di sicurezza.
La Corte di Cassazione, facendo riferimento all'art.7 comma 3 del D.Lgs 626/1994 (vigente all'epoca dei fatti, sostituito poi dall'art.26 del D.Lgs.81/2008), chiarisce che spetta al datore di lavoro-committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra imprese e che tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Mentre non è escluso per le generiche precauzioni, che non richiedono una competenza tecnica settoriale, come quella di impedire cadute da parte di chi operi in altezza “ essendo, questo pericolo, riconosciuto da chiunque, indipendentemente dalle sue specifiche competenze”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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