Molto interessante l'ordinanza n.25614 del 3 dicembre 2014 della sesta sezione della Corte di Cassazione che prende in considerazione la possibilità di esperire l'azione revocatoria avverso una vendita immobiliare effettuata successivamente alla stipula di un precedente contratto preliminare.
Nel caso in esame, il proprietario di un immobile, nonostante avesse concluso per lo stesso immobile, un regolare contratto preliminare di compravendita, non trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari, vendeva il bene ad un soggetto diverso dal promissario acquirente.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover respingere l'azione revocatoria promossa dal promissario acquirente, per vedere dichiarata l'inefficacia della vendita medesima, per mancanza del consilium fraudis, ovvero della consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio al medesimo arrecato.
Secondo la Corte, infatti la prova che l'acquirente dell'immobile era a conoscenza dell'avvenuta stipula del precedente contratto preliminare, da sola, non permette di ritenere dimostrata la sussistenza del consilium fraudis, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare il promissario acquirente.
La vicenda avrebbe avuto esito diverso se il preliminare fosse stato trascritto, poiché, ai sensi dell'art.2645 bis c.c. il promissario acquirente avrebbe potuto opporre al terzo acquirente l'antecedente trascrizione del preliminare.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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