La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il testo di legge che regolamenta le unioni civili e che riguarda solo le coppie omosessuali prevedendo diritti e doveri del tutto simili a quelli ottenuti con il matrimonio, salvo l'adozione.
L'unione si costituisce di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni e l'atto viene registrato “nell'archivio dello stato civile”. Non potrà unirsi civilmente chi è ancora sposato, chi ha legami di parentela, chi ha commesso un omicidio (o un tentato omicidio) nei confronti di un precedente coniuge o membro di un'unione civile. Le parti potranno concordare tra di loro “l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune” come per le coppie sposate.
Sussiste tra le parti l'obbligo dell'assistenza morale e materiale e della coabitazione, ma non l'obbligo della fedeltà.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Il regime patrimoniale dell'unione è la comunione dei beni, salvo che la coppia non scelga il regime della separazione dei beni.
I due partner possono scegliere il cognome dell'altro, anteponendolo o posponendolo al proprio. Inoltre, spettano al partner dell'unione sia la pensione di reversibilità che il TFR maturato dall'altro, nonché i diritti successori, sorgendo in capo al compagno superstite il diritto alla legittima.
Per quanto riguarda la procedura da adottare per lo scioglimento dell'unione si riprendono in gran parte le norme relative alle cause di divorzio, potendo fare ricorso anche alla negoziazione assistita.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Tutto sulla Convivenza "
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