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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il testo di legge che regolamenta le unioni civili, ma che disciplina anche le convivenze che possono riguardare sia le coppie di fatto eterosessuali quanto quelle omosessuali.

Innanzitutto, occorre essere due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale ed occorre coabitare ed avere la dimora abituale nella medesima città.

I diritti previsti sono molti di quelli che hanno le persone unite in matrimonio, ad esempio, nel caso dei diritti previsti dall'ordinamento penitenziario, il diritto di visita; oppure quello di accesso ai dati personali in ambito sanitario.

Si potrà inoltre scegliere il proprio partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati, ad esempio in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute. In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo, le celebrazioni funerarie.

Per quanto attiene alla casa ed al diritto di abitazione, se muore il partner che è proprietario della casa di comune residenza, colui che resta ha diritto di continuare ad abitarci per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune c'è il figlio della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell'altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni.

Se il partner muore o recede dal contratto d'affitto della casa di residenza della coppia di fatto, chi resta può succedere nel contratto d'affitto.

I conviventi di fatto possono inoltre accedere alle graduatorie per le case popolari.

I rapporti patrimoniali vengono disciplinati con i contratti di convivenza che possono essere sciolti con recesso del singolo partner o nell'accordo tra le parti. Viene meno il contratto anche in caso di morte del partner o in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.

Il contratto di convivenza serve a fissare la residenza comune e ad indicare in che modo i due soggetti contribuiscono alle necessità della vita in comune, a scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento.

Il contratto di convivenza va scritto con atto pubblico o scrittura privata ed in tal caso autenticato da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità. Per avere validità anche verso i terzi, l'atto deve essere comunicato all'anagrafe comunale entro dieci giorni dalla stipula.

Se cessa la convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del partner a ricevere gli alimenti se versa in stato di bisogno e non riesce a provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti vengono stabiliti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata dalla legge, quindi dal codice civile.

Se il convivente muore per la condotta illecita di una terza persona, la legge stabilisce che per il risarcimento del danno si applicano gli stessi criteri che valgono per il coniuge sposato.

Se il convivente di fatto presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda. Il diritto di partecipazione non spetta se tra i conviventi c'è un rapporto di società o di lavoro subordinato. E' riconosciuto inoltre il diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione del partner.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Tutto sulla Convivenza "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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