In data 15.03.2016 è stato approvato un protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del foro di Torino al fine di definire e regolamentare le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nei procedimenti di separazione, divorzio ed affidamento dei minori.
Si è precisato:
Le spese ordinarie sono quelle che hanno quale requisito quantitativo, la non gravosità e quale requisito funzionale l'utilità e la necessità. Pertanto, sono ordinarie e dunque ricomprese nell'assegno di mantenimento ad esempio, il vitto, il canone di locazione, le utenze, l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica ordinaria, la mensa scolastica ed i medicinali da banco.
Le spese straordinarie ossia quelle che non rientrano nell'assegno di mantenimento, sono invece quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: il requisito temporale ovvero l'occasionalità/ sporadicità, il requisito quantitativo ovvero la gravosità, il requisito funzionale ovvero la voluttuarietà.
Le spese straordinarie si dividono poi in quelle che richiedono il preventivo accordo dei genitori e quelle che non lo richiedono.
Ad esempio, non richiedono il preventivo accordo le tasse e le assicurazioni richieste da istituti e università pubbliche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento e trasporto pubblico, un corso ad attività sportiva o di istruzione all'anno e relativi accessori, pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del coniuge collocatario, spese per manutenzione, bollo ed assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati di comune accordo, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche, prescritte dal pediatra di libera scelta o dal medico curante, tickets sanitari e spese farmaceutiche se prescritte, spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di persistenti rapporti affettivi con i medesimi.
Invece, devono essere concordate le spese per tasse delle università private e pubbliche dopo il primo anno fuori corso, spese per la baby sitter se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore, centro ricreativo estivo, soggiorno estivo di studio o sportivo.
Da ultimo, le spese straordinarie potranno essere ripartite fra i genitori in misura diversa tra loro, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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