La Corte di Cassazione con sentenza del 19.04.2016 n.7704, dopo avere precisato che le scale rientrano fra le parti comuni elencate dall'art.1117 del codice civile salvo titolo contrario, ha chiarito che l'elenco indicato in tale norma, non ha natura tassativa ma meramente esemplificativa di beni oggetto della comunione, rilevando che nel caso in cui la destinazione particolare del bene vince l'attribuzione legale, la stessa deve essere considerata alla stregua del contrario.
Quindi, le scale possono essere escluse dal novero delle parti soggette a comunione se in ragione delle loro caratteristiche strutturali, servono in modo esclusivo all'uso ed al godimento di una parte dell'immobile.
La Suprema Corte precisa anche che per stabilire se le scale abbiano o meno natura condominiale, la sentenza di secondo grado aveva validamente accertato (tramite Ctu-consulente tecnico d'ufficio) che la particolare configurazione dei locali terranei ai quali si accede mediante le scale ne esclude la condominialità.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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