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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Caro Avvocato,

mi sono sposata con tante speranze ed aspettative un anno fa a Londra con un ragazzo inglese dopo soli quattro mesi di conoscenza in quanto entrambi abbiamo avuto il classico colpo di fulmine che come un fulmine a volte dura poco. Abbiamo sempre vissuto separati per motivi di lavoro ( lui abita in Inghilterra ed io in Italia), avendolo però deciso di comune accordo. Gli spostamenti non sono mai stati un problema con i voli low cost. Abbiamo avuto una bambina che tra poco compirà un anno e per me costituisce la ragione unica e principale della mia vita in quanto con mio marito il rapporto è in crisi da quando ci siamo sposati a causa della sua mancanza di interesse nei mie confronti che per me sta diventando un peso fonte di mancanza di fiducia in me stessa. Non mi sento amata e desiderata ed inoltre la sua famiglia mi considera e mi tratta da estranea in ogni occasione. Non voglio al mio fianco un uomo che non mi ama e che mi trascura raccontandomi anche molte bugie. La storia sarebbe lunga, ma mi fermo qui. Sono decisa a chiedere la separazione e vorrei sapere se posso farlo in Italia?

Chiara, Cavaglià

 

Cara lettrice,

 

ritengo che in amore non esistano regole precise poiché per il principio della relatività delle cose il colpo di fulmine può durare per sempre e il fidanzamento storico può finire anche dopo tanti anni di frequentazione senza costruire alcun rapporto serio e stabile. Ogni caso dipende dalle persone che vi sono coinvolte, dall'intensità e profondità del rapporto instaurato alla cui base deve esserci fondamentalmente un sentimento vero che va al di là dell'apparenza, della bellezza e della giovinezza. Ad ogni modo, la risposta è si se il suo matrimonio è stato trascritto in Italia ossia registrato nel Comune di residenza. Ciò significa che il matrimonio è valido per l'Italia e che la competenza appartiene alla legislazione italiana anche alla luce del fatto che vostra figlia è nata in Italia e risiede in Italia. Premesso ciò, mi sembra di capire che il problema più grosso è costituito dall'affidamento della bambina e dalle difficoltà logistiche del padre di poterla vedere in quanto abitate in due nazioni diverse. Le consiglio di parlare con suo marito e di trovare un accordo ragionevole nell'interesse della bambina al fine di poter addivenire ad una separazione consensuale dalla quale decorsi ininterrottamente tre anni potrà chiedere il divorzio.

 

NEWS DALLA CORTE:“E’ reato disinteressarsi dell’educazione dei figli”

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n° 30747/2009 affermando il principio che anche l'educazione dei figli deve essere considerata uno degli obblighi di assistenza a cui è tenuto un genitore. Rischia pertanto una condanna penale il padre separato che si disinteressa degli aspetti educativi del figlio e delle vicende relative alla sua vita. Su questo concetto i Giudici della Cassazione hanno convalidato una sentenza di condanna a due mesi di reclusione inflitta ad un padre a causa del suo accertato disinteresse nei riguardi del figlio minore. La denuncia era partita dalla ex moglie che tra l'altro aveva lamentato il fatto che il suo ex marito aveva omesso di versarle da parecchi mesi l'assegno di mantenimento di € 200,00. Quindi, il dovere di educazione rientra tra gli obblighi di assistenza a cui si riferisce l'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale). In considerazione della gravità della condotta del padre è stata respinta anche la richiesta di concessione delle attenuanti.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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