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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg.mo Avv. Stefania Sbressa Agneni,

abito in un condominio al centro di Novara e nell'ultimo periodo sono stati eseguiti più lavori tra i quali il più costoso è il rifacimento della facciata.

Un condomino risulta essere moroso per euro 7.000,00 e sono molto preoccupato perché ho paura che a rimetterci siano tutti gli altri condomini tra i quali il sottoscritto che a causa della valanga di spese avute nell'ultimo periodo si trova a fare le radici quadrate su tutto.

Vorrei sapere se dobbiamo pagare noi condomini? Grazie per la risposta che potrà, se vorrà, pubblicare sul sito dello studio legale.

(Eugenio '58, Novara)

Caro Eugenio,

La informo che l'articolo 18 della legge n.220/2012 sulla riforma del condominio ha sostituito l'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile stabilendo che :” per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condominio moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Quindi la nuova legge sulla riforma del condominio fissa un vincolo di solidarietà, consentendo al creditore di agire per il suo credito verso ogni condomino, fissando anche un vincolo di sussidiarietà.

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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