Se l'altro coniuge di professione è un agente, è escluso il diritto dell'ex all'indennità di fine rapporto.
In alcuni casi la contrattazione collettiva degli agenti generali assicurativi riconosce a tali soggetti un'attribuzione patrimoniale in caso di cessazione del rapporto, ma il semplice collegamento tra l'attribuzione patrimoniale e la conclusione del rapporto di agenzia non può essere alla base della corresponsione di una quota di tale indennità all'ex coniuge così come avviene per il trattamento di fine rapporto.
Questo ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza n.17883/2016 depositata il 9 settembre scorso.
In particolare, la Corte ha respinto il ricorso di una donna che pretendeva le fosse attribuita una quota dell'indennità di fine rapporto riconosciuta all'ex marito per la sua attività di agente generale.
Il riconoscimento di questa pretesa non può prescindere dalla natura del rapporto alla cessazione del quale l'indennità ha il suo presupposto.
Dato che nel caso di specie mancavano la subordinazione e la para subordinazione, la donna ha dovuto rassegnarsi in quanto l'art.12 della legge898/1970 che regola il trattamento di fine rapporto in caso di divorzio, non la riguarda.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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