Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n° 30747/2009 affermando il principio che anche l'educazione dei figli deve essere considerata uno degli obblighi di assistenza a cui è tenuto un genitore. Rischia pertanto una condanna penale il padre separato che si disinteressa degli aspetti educativi del figlio e delle vicende relative alla sua vita. Su questo concetto i Giudici della Cassazione hanno convalidato una sentenza di condanna a due mesi di reclusione inflitta ad un padre a causa del suo accertato disinteresse nei riguardi del figlio minore. La denuncia era partita dalla ex moglie che tra l'altro aveva lamentato il fatto che il suo ex marito aveva omesso di versarle da parecchi mesi l'assegno di mantenimento di € 200,00. Quindi, il dovere di educazione rientra tra gli obblighi di assistenza a cui si riferisce l'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale). In considerazione della gravità della condotta del padre è stata respinta anche la richiesta di concessione delle attenuanti.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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