Con la sentenza n.11868/2016 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha spiegato che “ ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.03.2001 n.165, art 2, non si applicano le modifiche apportate dalla legge 20.05.1970 n.300 “Statuto dei lavoratori” per cui la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n.92 del 2012, resta quella prevista dall'art.18 della legge 300/1970 nel testo antecedente alla riforma.”
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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