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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il testo di legge sulle unioni civili, intitolato “regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze” disciplina il tema delle unioni civili e delle convivenze di fatto.

In primo luogo è necessario premettere che si considera unione civile una formazione sociale costituita da due persone maggiorenni appartenenti allo stesso sesso, mentre si considera convivenza di fatto una coppia formata da due persone maggiorenni eterosessuali oppure omosessuali, unite stabilmente da un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Le unioni civili si costituiranno con una dichiarazione resa avanti all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, la quale sarà successivamente registrata nell'archivio dello stato civile.

I partner acquisteranno gli stessi diritti e doveri, tra i quali, ad esempio, l'obbligo all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, concordando, così come avviene per i coniugi, il regime di comunione o separazione dei beni, la residenza comune e godendo altresì del diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità nonché al mantenimento.

In merito alle convivenze di fatto, i conviventi assumeranno solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate quali ad esempio gli alimenti con facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali, mediante un contratto di convivenza, provvedendo ad indicare la propria residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni, che è un regime sempre modificabile.

I conviventi potranno inoltre avere diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni in caso di malattia o di ricovero ospedaliero.

Il convivente di fatto che presta stabilmente la propria attività all'interno dell'impresa del partner potrà partecipare agli utili realizzati nonché godere dei beni dell'impresa.

In caso di morte del partner proprietario della casa di convivenza comune, il superstite ha diritto di rimanere nell'abitazione per altri due anni o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni.

Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei conviventi, il superstite può rimanere nell'abitazione comune per almeno tre anni. Sempre in caso di morte, il convivente superstite ha il diritto di succedere all'altro nel contratto d'affitto.

A ciascun convivente è poi riconosciuta la possibilità di nominare il proprio partner tutore in ipotesi di sopravvenuta incapacità di agire tutelata nel nostro ordinamento civile con gli istituti dell'amministrazione di sostegno, interdizione o inabilità.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Tutto sulla Convivenza "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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