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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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L'assegno di mantenimento oltre ad ogni altra questione economico-patrimoniale, costituisce il principale e spesso esclusivo oggetto del contendere tra i coniugi.

Su richiesta di alcuni lettori del nostro sito www.sbressagneni.it pubblichiamo alcune brevi ma importanti informazioni giuridiche sull'assegno di mantenimento con particolare attenzione a chi ne ha diritto.

Premettiamo che, in caso di separazione, il diritto al mantenimento è assoluto, inderogabile ed irrinunciabile ed ogni accordo che prevede una rinuncia è nullo in quanto si tratta di un diritto indisponibile. L'inammissibilità della rinuncia al diritto al mantenimento deriva dalla necessità di tutela del coniuge bisognevole contro l'inadempienza dell'altro su cui grava il dovere di corrispondere l'assegno di mantenimento.

Il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo al coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione, mentre al coniuge che sia stato, con il suo comportamento, causa della separazione viene riconosciuto unicamente il diritto agli alimenti, ove “ versi in stato di bisogno e non sia in condizione di provvedere al proprio mantenimento”.

L'art.156 primo comma del codice civile dispone testualmente:

“il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri”.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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