Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti del coniuge deceduto.
L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie ed alla qualità ed al numero degli eredi legittimi e non può essere comunque di entità superiore a quello della prestazione alimentare goduta.
Ovviamente lo stesso disposto ora precisato si applica nel caso che la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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