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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La trascrizione non ha effetto rispetto ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili a qualunque titolo in forza di un atto trascritto o iscritto prima.

Se l'assegnazione della casa coniugale è successiva all'iscrizione su di essa di un ipoteca, l'immobile può essere pignorato anche se il provvedimento di assegnazione è trascritto prima del pignoramento.

La Corte di Cassazione con sentenza n.7776 del 20 aprile 2016 ha stabilito che il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto in forza di un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione può fare vendere l'immobile coattivamente come libero.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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