Nelle separazioni giudiziali e nei procedimenti di divorzio giudiziale, l'esibizione rappresenta il mezzo di prova con cui una parte può domandare al giudice che ordini alla controparte di produrre in giudizio un documento di cui si ritenga indispensabile l'acquisizione al processo al fine della risoluzione della controversia instauratasi.
Si ritiene, comunque, che l'esibizione più che un mezzo di prova, costituisca uno strumento diretto alla ricerca della prova.
L'art.210 del codice di procedura civile dispone testualmente “negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'art.118, l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui si ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo ed il modo dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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