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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Genova sul cognome del figlio e ha dichiarato l'illegittimità della norma che prevede l'attribuzione in automatico del cognome del padre al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Quindi, d'ora in poi, se i genitori sono d'accordo potranno dare il doppio cognome al proprio figlio.

Fino ad oggi l'unico modo per ottenere il doppio cognome era quello di fare richiesta al Prefetto e la concessione è stata sempre a discrezione. Nel caso di coppie non unite dal vincolo matrimoniale, molte hanno deciso di far riconoscere il figlio prima alla madre e poi in un secondo momento al padre in modo da far avere al bambino i due cognomi.

La sentenza nasce dal ricorso di una coppia italo-brasiliana residente a Genova che aveva chiesto di poter registrare il proprio bambino con il cognome di entrambi i genitori. Il bambino avendo la doppia cittadinanza è identificato in Brasile con il cognome materno e paterno, mentre in Italia con il solo cognome del padre.

La richiesta della coppia era stata respinta per quella “norma implicita” secondo la quale ai figli nati nel matrimonio va attribuito soltanto il cognome paterno. Si tratta in realtà di una norma non prevista in modo specifico da alcuna disposizione legislativa, ma che si desume da alcuni articoli del codice civile, da un Regio decreto del 1939 e da un decreto del Presidente della Repubblica del 2000.

Già nel 2006 la Consulta era stata a chiamata a decidere un caso simile, in cui si chiedeva di sostituire il cognome materno a quello paterno. In quel caso però i giudici pur dichiarando l'attribuzione automatica del cognome paterno “un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”, dichiararono inammissibile la questione sostenendo che spettasse al legislatore trovare una soluzione normativa al problema.

A distanza di anni, in mancanza di una decisione sul punto da parte del legislatore, la Consulta è intervenuta ritenendo illegittima quella norma che prevede l'attribuzione in automatico del cognome paterno al figlio legittimo quando vi è una diversa volontà dei genitori.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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