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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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L'orientamento giurisprudenziale prevalente è concorde nel ritenere che l'addebito della separazione scatta anche se il tradimento è soltanto platonico.

Anche la relazione virtuale su internet può legittimare la richiesta di addebito e sul punto la Corte di Cassazione si è espressa ampiamente con sentenze che affermano la configurabilità dell'addebito per flirt o relazioni amorose tramite chat, facebook o whatsapp.

Segnaliamo che la Corte di Cassazione nel 2013 con sentenza n.8929 ha chiarito che l'addebito è accolto anche per il tradimento platonico che però deve essere derivato da un evidente e forte sospetto di infedeltà e che la relazione virtuale sia giunta a conoscenza di terze persone o comunque abbia leso l'onore e la dignità del coniuge offeso ed in buona fede.

L'addebito si configura anche in caso di tradimento non fisico e comunque si può riflettere anche su flirt consumato anche via telefono.

Quindi può costare veramente caro ai fini della pronuncia di addebito della separazione, lo scambio di telefonate compromettenti con soggetti diversi dal coniuge.

Ne consegue che il concetto d'infedeltà è assoggettabile ad un'ampia interpretazione che va oltre la semplice astensione dall'intrattenere rapporti fisici con altre persone, coinvolgendo la sfera della fiducia in generale ovvero della dedizione non solo fisica ma anche morale.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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