La Corte di Cassazione si è orientata da tempo in modo prevalente verso il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge che non lavora pur avendone le capacità.
Su questo tema, va ricordata la sentenza n.11870/2015 con la quale la Suprema Corte precisava che, se è vero che l'art.5 della legge n.898/1970 dispone che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, tuttavia, è anche vero che la liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, nonché del reddito di entrambi.
Per poter valutare la misura in cui il venire meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente, è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene altre.
Nel caso oggetto della sentenza n.11870/2015, la moglie era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, avendo esercitato attività sia pure saltuarie.
Per tale motivo, la Corte di Cassazione aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno post matrimoniale.
Recentemente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.14244/2016 ha rigettato il ricorso proposto da una donna avverso la sentenza d'appello che aveva revocato l'assegno divorzile disposto in primo grado a carico dell'ex marito.
Per la Corte d'Appello non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, sia in relazione alle condizioni economiche dei due ex coniugi, sia da un lato al rifiuto da parte della donna di utilizzare sul mercato del lavoro le proprie capacità professionali e dall'altro alla convivenza stabile della moglie con un nuovo compagno.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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