In sede id consulenza legale, la domanda relativa alla compensazione dell'assegno di mantenimento è frequente.
Informiamo quindi che la possibilità di compensare il mantenimento con altre obbligazioni è strettamente connessa alla natura che si attribuisce all'obbligazione sottostante l'elargizione.
Infatti, l'articolo 447 del codice civile stabilisce che l'obbligato agli alimenti non può opporre la compensazione all'altra parte neppure nel caso si tratti di prestazioni arretrate.
In particolare, tale norma va letta con quanto disposto con l'art. 1246, numero 5 del codice civile in forza del quale, in generale, la compensazione, non è possibile nei casi di divieto stabilito dalla legge.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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