L'articolo 8 della legge sul divorzio prevede alcuni rimedi qualora vi sia il pericolo che il coniuge obbligato ometta di corrispondere l'assegno divorzile o si sia dimostrato inadempiente.
In particolare la norma stabilisce che:
“il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 5 e 6.
La sentenza costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.
Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo di raccomandata a.r con avviso di ricevimento del coniuge obbligato ed inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno, ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione inadempiente.
Ove il terzo a cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge sul divorzio”.
Informiamo i nostri lettori/visitatori del sito dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara, che può costituire pericolo il comportamento dell'obbligato che lasci supporre la volontà di astenersi dalla corresponsione dell'assegno in tutto o in parte, come ad esempio, il manifestato proposito di alienare l'eventuale patrimonio immobiliare che costituisce parte integrante del reddito, oppure comportamenti che lo lascino presupporre come un tenore di vita disordinato.
Inoltre il proposito di non voler adempiere può desumersi anche dalla condotta processuale, con l'infondata rappresentazione da parte dell'obbligato della mancanza di mezzi economici in contrapposizione alle reali e veritieri incapacità finanziarie del coniuge beneficiario.
Per saperne di più non esitate a contattare telefonicamente, anche tramite mail, oppure sulla nostra pagina facebook i nostri avvocati matrimonialisti che risponderanno ad ogni domanda ed eventuali dubbi con la consueta disponibilità che li contraddistingue e che assicura una risposta ad ogni caso prospettato.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _