Premettiamo che l'usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica (art. 981 del codice civile). In pratica, vi è una temporanea dissociazione tra proprietà e godimento.
I modi di acquisto dell'usufrutto possono derivare dalla legge (usufrutto legale), per esempio dei genitori sui beni del figlio minore, o dalla volontà dell'uomo (contratto, testamento o usucapione).
Per quanto riguarda la costituzione dell'usufrutto volontario, precisiamo che gli atti che costituiscono l'usufrutto su beni immobili devono farsi per iscritto ai sensi dell'art. 1350 n. 2 del codice civile e sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 n. 2 del codice civile.
Precisiamo altresì che è soggetta a trascrizione l'acquisto dell'eredità e l'acquisto del legato, che importino l'acquisto dell'usufrutto su detti beni.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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